La vicenda
La vicenda trae origine dall’azione avviata da taluni creditori di una società consortile per azioni, i quali convenivano dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la società e i suoi soci per sentire dichiarare inefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., la delibera assunta dall’assemblea straordinaria della società con la quale era stato modificato lo statuto sociale.
In particolare, l’assemblea deliberava di modificare lo statuto sociale, prevedendo che, in caso di sbilancio d’esercizio, i soci non avessero l’obbligo di pagare lo sbilancio ma una mera facoltà di rimborsarlo.
I convenuti si costituivano in giudizio, eccependo l’inapplicabilità del rimedio invocato alla delibera in esame.
Nelle more del giudizio di primo grado, interveniva il fallimento della società, e la causa veniva riassunta dal curatore fallimentare.
Il Tribunale accoglieva l’azione revocatoria e dichiarava inefficace nei confronti del Fallimento la delibera assunta. La sentenza del Tribunale veniva confermata dalla Corte di Appello di Napoli.
Infine, i soci impugnavano la sentenza della Corte di Appello dinanzi alla Corte di Cassazione.
La decisione
Al fine di dirimere la questione, la Corte di Cassazione ritiene necessario stabilire se la delibera di modifica statutaria sia o meno un atto dispositivo di cui è possibile chiedere la revoca ex art. 2901 c.c. tenuto conto della peculiarità del soggetto (una società) che ha compiuto l’atto e del suo funzionamento.
Dopo aver premesso che il meccanismo della personalità giuridica dell’ente come schermo dei soci è tratto peculiare delle società di capitali, la Corte rileva che la modifica di una clausola statutaria è un atto esclusivamente endosocietario, a meno di non voler svuotare il principio della personalità giuridica dell’ente.
Di conseguenza, l’atto non può essere impugnato da soggetti diversi dai soci, salvo che ciò non sia previsto dalla legge.
Inoltre, secondo la Corte, posto che la delibera non produce alcun effetto esterno nei confronti dei creditori in assenza dell’approvazione del bilancio, che costituisce il presupposto per il relativo esercizio, la delibera non ha natura di rinuncia a un diritto e non è, pertanto, pregiudizievole per i creditori.
Sulla base di tali motivi, la Corte, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto il ricorso e enunciato il seguente principio di diritto “L'azione pauliana di cui agli art. 2901 ss. c.c. non può essere esercitata nei confronti di atti endosocietari posti in essere da società di capitali, anche consortili, rappresentati da delibere modificative dello statuto, tali atti non avendo effetti esterni in termini di incidenza sulla garanzia patrimoniale generale, bensì essendo compiuti unicamente per la gestione dell'attività del soggetto giuridico, e sussistendo d'altronde nella normativa societaria strumenti specifici che ne presidiano la legittimità, mentre l'azione pauliana è comunque esercitabile nei confronti degli atti esterni delle suddette società giuridicamente personalizzate”.