Con ordinanza interlocutoria n. 7829 del 22 marzo 2024, la Corte di Cassazione Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione relativa al contenuto e ai limiti della c.d. “prova di resistenza” a carico del contribuente in caso di violazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del contraddittorio endoprocedimentale.