La vicenda
Gli imputati venivano condannati in primo grado per reati tributari e nei loro confronti, oltre alla pena principale e alle pene accessorie, era disposta la confisca sia diretta che per equivalente.
La Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione dei reati, confermando – per quanto qui di interesse – le pene accessorie e la confisca.
Gli imputati ricorrevano per Cassazione, lamentando l’illegittimità sia delle pene accessorie che della confisca.
La decisione
La Corte ha dichiarato, quanto alle pene accessorie, la loro inapplicabilità, come per la pena principale, nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Quanto alla possibilità di mantenere la confisca in caso di reato prescritto, la Corte ricorda che la materia è ormai regolata dall’art. 578 bis c.p.p., norma per la quale le Sezioni Unite (con sentenza n. 4145/2023, le cui motivazioni sono state depositate successivamente alla sentenza in commento, ma il cui esito era già stato comunicato) hanno statuito l’irretroattività trattandosi di norma avente carattere afflittivo e sostanzialmente sanzionatorio.
La Corte ha, dunque, rilevato che “la materia della confisca disposta a reato prescritto sia oggi regolata dall’art. 578-bis Cod. Proc. Pen. sulla cui portata le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto di giurisprudenza in corso sul punto, hanno statuito – con pronuncia del 29 settembre 2022 la cui motivazione deve ancora essere depositata – che trattasi di disposizione di natura anche sostanziale, soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem ex art. 25 Cost. Essa, dunque, non è applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente – trattandosi di confisca avente carattere afflittivo e, dunque, sostanzialmente sanzionatorio – ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell’art. 322-ter cod. pen., anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 4, lettera t), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell’art. 578-bis, le parole «o la confisca prevista dall’art. 322-ter cod. pen.». Ne consegue che l’articolo 578-bis non è applicabile in ipotesi di confisca per equivalente, stante il carattere sanzionatorio della misura ablativa, ai fatti commessi prima del 31 gennaio 2019 (entrata in vigore)”.