La vicenda
La vicenda trae origine dalla notifica di due avvisi di accertamento in relazione a periodi d’imposta anteriori alla dichiarazione di fallimento nei confronti del fallito, rispetto ai quali il curatore si è astenuto dall’impugnativa.
A fronte dell’inerzia della curatela, il fallito impugnava gli avvisi di accertamento.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado dichiarava inammissibili i ricorsi del fallito per difetto di legittimazione processuale, in conseguenza della scelta della curatela di non impugnare i suddetti avvisi che escludono l’a sua inerzia.
La decisione della Corte di Primo Grado veniva confermata in appello.
Il fallito impugnava la sentenza d’appello dinanzi alla Corte di Cassazione.
La decisione
La Suprema Corte rimetteva gli atti alle Sezioni Unite al fine di determinare nell’ambito del diritto tributario i casi in cui il fallito può autonomamente impugnare gli avvisi di accertamento a fronte dell’inerzia del curatore stanti plurimi orientamenti formatisi in seno alle sezioni della Corte di Cassazione.
Secondo un orientamento, il fallito può agire in giudizio a fronte della semplice inerzia della curatela, senza necessità di indagare le ragioni di tale condotta.
Un secondo orientamento ritiene che tale facoltà di impugnativa in capo al fallito richiede che “l’inerzia del curatore non sia consapevole e voluta, cioè frutto di una mirata ponderazione e di una specifica valutazione di opportunità e convenienza per la massa”.
Le Sezioni Unite, dopo aver premesso che l’avviso di accertamento per debiti fiscali anteriori al fallimento deve essere notificato anche al fallito, il quale può impugnarlo ai sensi degli artt. 19 e 21 D. Lgs. 546/92 con decorrenza del relativo termine da quando ha conoscenza dell’atto e che, una volta impugnato, il credito derivante dall’avviso non può essere impugnato in altra sede al di fuori di quella tributaria, ha emesso il seguente principio di diritto: “In caso di rapporto d’imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo lo può impugnare, ex art. 43 l. fall., in caso di astensione del curatore dalla impugnazione, rilevando a tal fine il comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia di questi, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato. L’insussistenza di uno stato di inerzia del curatore, così inteso, comporta il difetto della capacità processuale del fallito in ordine all’impugnazione dell'atto impositivo e va conseguentemente rilevata anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo”.