Obbligo di stipulare il contratto definitivo da parte dei soci di società estinta dopo la sottoscrizione del contratto preliminare

La vicenda

La vicenda trae origine dall’azione per esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. avviata dalla promissaria acquirente di un immobile dinanzi al Tribunale di Ravenna nei confronti dei soci di una società estinta.
In particolare, l’attrice dopo aver stipulato un contratto preliminare di compravendita rimasto inadempiuto, proponeva nei confronti della promittente venditrice (una società a responsabilità limitata) la suddetta azione per ottenere una pronuncia costitutiva degli effetti traslativi del contratto definitivo non concluso.
Nelle more del giudizio, la convenuta alienava a terzi l’immobile e veniva cancellata dal Registro delle Imprese.
La promissaria acquirente riassumeva la causa nei confronti dei soci della società estinta, i quali eccepivano, tra l’altro, la loro carenza di legittimazione passiva.
Il Tribunale, riconosciuta la legittimazione passiva dei soci, quali successori verso i quali la promissaria acquirente avrebbe potuto far valere eventuali crediti maturati, rigettava la domanda sul presupposto che l’immobile era stato ceduto e che l’atto di cessione, a differenza della domanda giudiziale, era stato correttamente trascritto. Conseguentemente, gli effetti di cui all’art. 2932 c.c. non avrebbero potuto sortire effetto.
La promissaria acquirente impugnava la sentenza del Tribunale, deducendo che la domanda giudiziale era stata trascritta anteriormente all’atto di acquisto.
La Corte di Appello confermava la decisione del Tribunale, ritenendo che i soci fossero privi della legittimazione passiva, non avendo mai avuto la titolarità del bene immobile.
La promissaria acquirente impugnava la sentenza della Corte di Appello dinanzi alla Corte di Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione, dopo aver premesso che qualora deceda una persona fisica che abbia assunto il ruolo di promittente alienante in una vendita immobiliare il diritto del promissario acquirente ad ottenere la stipulazione del contratto definitivo sia azionabile anche nei confronti degli eredi, si possa giungere alla medesima conclusione anche nel caso in cui la promittente alienante sia una società estinta anteriormente alla stipula dell’atto definitivo.
Secondo la Corte, l’obbligo di concludere il contratto definitivo da parte della società estinta ricade nell’ambito dei crediti sociali non soddisfatti che possono essere fatti valere dai creditori nei confronti dei soci ex art. 2495 c.c. assumendo questi i relativi diritti ed obblighi.
I soci sono equiparati a successori universali e subentrano in tutti i rapporti obbligatori della società.
A contrario, se si consentisse di estinguere l’obbligazione contratta dalla società (ovvero la conclusione del contratto definitivo) mediante la sua volontaria cancellazione dal Registro delle Imprese, questa finirebbe per disporre unilateralmente di un diritto altrui (quello del promissario acquirente) con suo conseguente sacrificio.
Sulla base di tali motivi, la Corte, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto il ricorso e enunciato il seguente principio di diritto “A fronte della cancellazione volontaria in corso di causa della società convenuta in giudizio quale promittente alienante per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita immobiliare da essa concluso, i soci verso cui tale giudizio sia riassunto succedono nell'obbligo di stipulazione del definitivo e sono potenziali destinatari degli effetti della corrispondente sentenza costitutiva, anche se di tale obbligo di facere non si sia fatta menzione nel bilancio finale di liquidazione”.