La vicenda
La vicenda trae origine dalla divisione giudiziale derivante da successione legittima, in virtù del decesso del coniuge, con eredi il coniuge ed i figli.
La sentenza di primo grado aveva riconosciuto che la divisione, stante l'indivisibilità dell'immobile (appartamento), dovesse essere fatta tramite vendita, ma non riconosceva il diritto di abitazione al coniuge superstite.
Avverso tale sentenza veniva proposto appello dal coniuge superstite e la Corte di Appello di Brescia confermava la pronuncia di prime cure, negando che vi fossero i presupposti per il riconoscimento in favore del coniuge superstite del diritto di abitazione e di uso sull'immobile comune già adibito a residenza familiare, essendo la stessa separata da tempo e avendo lasciato la casa da diversi anni.
Avverso la sentenza della Corte di Appello veniva proposto dal coniuge superstite ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione per vari motivi e, nello specifico, con il primo motivo perché la Corte territoriale aveva attribuito alla ricorrente lo status di coniuge separato nonostante al momento della morte fossero stati emessi solo i provvedimenti presidenziali provvisori che, secondo le norme applicabili ratione temporis, non avevano effetto anticipatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione, precisato che nella separazione giudiziale il provvedimento presidenziale anticipa gli effetti dello scioglimento della comunione legale ma non attribuisce la qualità di coniuge separato, ritiene che l'abitazione della casa destinata a residenza familiare non deve essere necessariamente in atto nel momento di apertura della successione e, pertanto, non viene meno per il solo fatto della separazione legale.
L’art. 540, comma 2. c.c., infatti, non annovera fra i presupposti per l'attribuzione dei diritti la convivenza fra coniugi e, d'altra parte, la lettera dell'art. 548 c.c. è chiara nel parificare i diritti successori del coniuge separato senza addebito a quelli del coniuge non separato.
Posto ciò, i presupposti per la nascita del diritto mancherebbero solo qualora, dopo la separazione, la casa coniugale fosse stata abbandonata da entrambi i coniugi o avesse perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare.
Ne consegue che i diritti di abitazione e di uso non sorgerebbero per difetto del presupposto oggettivo, di contro, i presupposti continuerebbero a sussistere anche quando la successione si sia aperta in favore del coniuge allontanato, lasciando a viverci l'altro coniuge defunto.
Sulla base di tale motivazione, la Corte, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto il motivo di ricorso e enunciato il seguente principio di diritto “I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall' art. 540, comma 2, c.c., spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare".
Con tale principio si è inteso superare il precedente orientamento (Cass. n. 15277 del 2019; Cass. n. 13407 del 2014) secondo cui il riconoscimento degli indicati diritti è subordinato all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.